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Consulente del Sito Westie Amico Mio - Avvocato Grazia Scarola 
Coordinatrice della Sezione di Como del "Tribunale degli Animali" dell´AIDAA 
Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente 
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IL TRAFFICO DEI CUCCIOLI E' REATO 
 
La Camera ha definitivamente ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Il provvedimento che proveniva dal Senato, ha ottenuto 489 voti a favore, 13 astensioni e nessun voto contrario ed era atteso dal 23 anni. La Convenzione Ue sui diritti degli animali da compagnia era stata infatti promulgata il 13 novembre del 1987. L'Italia, insieme ai Paesi Bassi, non aveva ancora adempiuto all'obbligo comunitario. 
Ma la vera enfasi sul provvedimento varato oggi da Montecitorio è sull'introduzione di una nuova fattispecie di reato che colpisce il traffico illecito di animali da compagnia e la loro introduzione illecita. "Abbiamo avuto decine e decine di sequestri di animali importati illegalmente negli ultimi anni - ricorda il Sottosegretario Francesca Martini - senza avere armi adeguate per contrastare il fenomeno". Migliaia di cuccioli trasportati con gravi sofferenze, soprattutto dall'Est europeo - rivenduti a caro prezzo in Italia, in condizioni sanitarie drammatiche, privi di identificazione e di documentazione sanitaria". 
Aumentate anche le sanzioni previste nel Codice penale per i reati di uccisione e maltrattamento di tutti gli animali. La previsione della reclusione passa "da tre a diciotto mesi" a "da quattro mesi a due anni" nel caso dell'uccisione, da "tre mesi a un anno" a "da tre a diciotto mesi, la previsione della multa passa invece "da 3000 a 15000 euro" a "da 5.000 a 30.000 euro ". 
"E' una tappa fondamentale di una battaglia di civiltà, che giunge in un momento particolarmente opportuno"- ha commentato il Ministro degli Esteri Franco Frattini. "Le tristi statistiche di cui disponiamo - osserva - indicano che in coincidenza con le ultime settimane dell'anno il traffico illecito di cuccioli assume dimensioni maggiori. Sanando una lacuna che per anni ha destato la sensibilità dell' opinione pubblica". 
"Ora - conclude Frattini - continueremo a lavorare sia sul piano nazionale con il costante e prezioso contributo delle associazioni italiane, sia sul piano internazionale sensibilizzando i Governi amici dei Paesi maggiormente coinvolti nel fenomeno della tratta di cuccioli, affinché le norme contenute nella Convenzione trovino piena attuazione".  
27 ottobre 2010 - Anmvi 
 
SI AL RISARCIMENTO PER DANNO ESISTENZIALE 
 
Firmiamo la petizione per reintrodurre il risarcimento per danno esistenziale nei casi di animali uccisi e maltrattati 
cliccando sul banner sottostante 
 
 
 
Statuto della petizione  
Con la presente petizione i cittadini sottoscrittori si rivolgono al signor Presidente della Repubblica per chiedere che venga reintrodotto il diritto al risarcimento per danno esistenziale a favore di coloro che per qualunque motivo si vedono uccidere o maltrattare un animale e che vedono condannati dal tribunale i colpevoli di tale morte o violenza sull'animale domestico. Attualmente il risarcimento del danno esistenziale è stato dichiarato nullo da una sentenza del 2008 emessa dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione che paragona a nostro avviso in maniera crudele e vergognosa il danno esistenziale per la morte e il maltrattamento del proprio animale a un "futile motivo quale la rottura di un tacco, la mancata fruizione della partita di calcio in televisione a causa di un blocco dell'elettricità". Noi sottoscrittori di questa petizione chiediamo che si riprirstini il diritto al risarcimento del danno esistenziale per la morte o il maltrattamento ai danni di un animale domestico in quanto la morte o il maltrattamento provocato ad un animale sono un reato penale riconosciuti dall'articolo 544 del codice penale punibili anche con la carcerazione.  
La petizione è stata creata e scritta da Lorenzo Croce. 
 
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO AGLI ANIMALI 
Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 Luglio 2010 
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120  
Disposizioni inateria di sicurezza stradale. (10G0145)  
CAPO I - MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285  
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 
la seguente legge: 
 
(...) 
Art. 31 - Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali 
 
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di cuiall'articolo 12, comma 1». 
 
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e'aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu'animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311». 
(...) 
 
"Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perlopiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea." 
 
Istituzioni a cui rivolgersi per prestare soccorso a un animale ferito: 
Livello Nazionale 
  • Corpo Forestale dello Stato tel. 1515  
  • Carabinieri tel. 112 
  • Vigili del Fuoco tel. 115 
  • Capitanerie di Porto-Guardia Costiera tel. 1530 
  • Livello Locale 
  • Polizie Municipali-Locali-Provinciali 
  • Polizie Provinciali della Regione 
  • Servizi Veterinari Aziende USL 
  • Anagrafe canina Regione 
  • Centri di recupero fauna selvatica
  •  
    SPIAGGE VIETATE AI CANI: SPUNTANO DIVIETI COMUNALI ILLEGALI 
     
    ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE - AIDAA 
    www.aidaa.net  - direttivo.aidaa@libero.it  -  presidenza.aidaa@libero.it 
    telefono unico nazionale 02.22.22.85.18  telefoni 3926552051-3478883546 
     
    COMUNICATO STAMPA 
    Roma (22 giugno 2009) 
    Nei mesi estivi sulle spiagge italiane spuntano come funghi i cartelli contenenti il divieto di portare il nostro amico peloso in spiaggia motivando molto spesso tale divieto con questioni di igiene pubblica. 
    Orbene, attenzione che almeno la metà dei divieti che spuntano nei mesi estivi seppur messi dalle amministrazioni dei comuni rivieraschi sono illegali. 
    Infatti per poter vietare l'ingresso ai bagnanti con fido al seguito occorre che i comuni emettano un'ordinanza che preveda il divieto motivato, l'estensione oraria di tale divieto e che la medesima ordinanza firmata dal sindaco, da un 'assessore delegato o dal comandante dei vigili urbani, e pubblicata sugli albi pretori dei singoli comuni, se manca solo una di queste indicazioni, l'ordinanza non è valida. 
    Ma non è tutto: infatti anche i cartelli che prevedono tale divieto devono recare sul retro il numero dell'ordinanza comunale di riferimento e la data di scadenza. 
    Altrimenti se pure in presenza di una ordinanza regolarmente firmata il divieto è da considerarsi nullo. 
    Pertanto invitiamo tutte le famiglie ed i proprietari di cani che decidono di portare fido in spiaggia a verificare che esistano realmente le ordinanze e che i cartelli di divieto contengano le informazioni regolamentari altrimenti qualunque richiesta di allontanarsi dalla spiaggia con il proprio cane fatta anche dai vigili è illegale e ogni eventuale multa impugnabile davanti al giudice di pace e quindi contestabile senza essere preventivamente pagata. 
    "Invitiamo tutti i possessori di cani che decidono di portare i loro animali in spiaggia a verificare la regolarità dei cartelli di divieto e se possibile a fotografarli con il telefonino specialmente se sono illegali come nella metà dei casi che ci vengono segnalati - ci dice Lorenzo Croce presidente AIDAA - è importante anche fare un salto in municipio per vedere se esiste la relativa ordinanza di divieto, sono molti infatti i comuni che si limitano a piantare i divieti sulle spiagge e ad incassare le relative, salate, multe senza aver emesso ordinanze o senza aver messo i cartelli di divieto regolamentari. 
    A fronte dell'illegalità diffusa da parte delle amministrazioni comunali, occorre che i cittadini imparino a difendersi e a far valere i propri diritti fino in fondo. 
    Se si trovano situazioni del genere chiediamo che ci vengano segnalate al servizio online segnalazionereati@libero.it di AIDAA meglio se con foto allegata in modo che anche noi si intervenga contro questi che non esito definire come divieti-truffa". 
    Per info 3478883546-3926552051 
     
    I CANI IN TRENO POSSONO VIAGGIARE LIBERAMENTE 
     
    ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE - AIDAA 
    www.aidaa.net  - direttivo.aidaa@libero.it  -  presidenza.aidaa@libero.it 
    telefono unico nazionale 02.22.22.85.18  telefoni 3926552051-3478883546 
     
    COMUNICATO STAMPA 
    Roma (16 giugno 2009) 
    I cani in treno possono viaggiare liberamente in quanto le restrizioni previste dalle ferrovie riguardanti le 17 razze pericolose che vietano di portare in treno sono illegali ed illegittime in quanto si riferiscono ad una ordinanza non più in vigore e sostituita con l'ordinanza del sottosegretario alla salute Martini del 3.3.2009 che abolisce l'elenco delle razze pericolose. 
    Pertanto seguendo le norme previste dalle ferrovie in materia di prenotazione dei biglietti, sui treni in cui sono ammessi i cani possono viaggiare liberamente anche tutti i cani (ovviamente muniti di museruola e guinzaglio corto) anche quelli appartenenti alla lista delle ex- razze pericolose. 
    Qualora in biglietteria dovessero rifiutarvi i biglietti ferroviari per viaggiare con i vostri cani vi chiediamo di denunciare immediatamente al più vicino ufficio di polizia ferroviaria o delle forze dell'ordine sia la società Ferrovie Italiane che il responsabile del servizio di biglietteria che nel caso specifico commette il reato di truffa rifiutandovi un biglietto in base ad una normativa non più in vigore e se lo ritenete segnalatecelo senza esitazioni allo sportello online di AIDAA segnalazionereati@libero.it e provvederemo noi stessi a denunciare ferrovie ed eventualmente chi rifiuta di farvi il biglietto o di farvi salire a bordo con il vostro cane di grossa taglia se munito di museruola e guinzaglio. 
    "I cani, tutti i cani possono viaggiare liberamente sui treni compresi quelli della ex lista dei cani pericolosi in quanto quella lista non esiste più e se le ferrovie applicano ancora l'ordinanza Turco che è decaduta devono essere denunciate per truffa e per abuso di potere - ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA - una volta che vengono rispettate le regole previste perla prenotazione dei biglietti nessuno può vietare di farvi salire in carrozza con il vostro cane, quale sia la sua razza e la sua taglia. 
    E' ora di smetterla con questi divieti illegali ed illegittimi quando una legge o un'ordinanza non esiste più la sua applicazione forzata diventa reato. 
    Noi - conclude Croce - chiediamo a tutti coloro che subiranno vessazioni o saranno vittime da parte di Ferrovie Italiane di questi possibili soprusi di comunicarcelo e di denunciare alla polizia ferroviaria non solo la società ma anche il personale che illegittimamente vi rifiuterà il biglietto o che vi impedirà di salire a bordo con il vostro cane". 
    Per info 3478883546-3926552051 
     
    SI APRE A COMO LA TERZA SEDE LOMBARDA DEL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI DI AIDAA 
     
    ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE - AIDAA 
    www.aidaa.net  - direttivo.aidaa@libero.it  -  presidenza.aidaa@libero.it 
    telefono unico nazionale 02.22.22.85.18  telefoni 3478883546-3926552051 
     
    Nasce la sezione di Como del "Tribunale degli Animali" dell´ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE, il servizio di consulenza e camera di conciliazione gratuito offerto a tutti coloro che hanno questioni o problemi che hanno come protagonisti gli animali. 
    La sezione di Como avrà giurisdizione sulle provincie di Como, Lecco, Varese e Sondrio e sarà coordinata dall´avvocato Grazia Scarola (*) del foro di Como. 
    Al Tribunale degli animali possono accedere liberamente ed in maniera completamente gratuita coloro che hanno questioni o problemi che vedono come protagonisti gli animali e che abbisognano di un parere legale o di avviare una pratica di conciliazione, in particolare possono rivolgersi al tribunale degli animali di AIDAA coloro che hanno questioni di condominio, ma anche questioni e controversie di varia natura che vedono coinvolti animali sia domestici sia selvatici. 
    Per accedere al tribunale degli animali è semplice basta infatti inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica tribunaleanimali@libero.it raccontando brevemente la vicenda per la quale si chiede la consulenza legale degli esperti di AIDAA oppure prenotare un appuntamento telefonando al 3926552051. 
    La sede di Como del tribunale riceve tutti i lunedì dalle 15 alle 17 a partire da lunedì 16 marzo 2009. 
    E' attivo già da oggi il servizio di prenotazione on line e telefonico degli appuntamenti con i legali di AIDAA. 
    "La sezione di Como del tribunale degli animali è la seconda in Lombardia ed interessa prevalentemente le province di Como, Lecco, Varese e Sondrio - ci dice Lorenzo Croce presidente nazionale AIDAA - tutte le consulenze degli avvocati sono gratuite per avere un colloquio e presentare il proprio problema basta telefonare o inviare una mail, entro qualche giorno viene fissato l´appuntamento e la persona può incontrare il nostro legale nella sede di Como del Tribunale in modo da poter discutere della vicenda che vuole sottoporre e ovviamente poi decidere con i nostri legali quale strada intraprendere per arrivare alla soluzione della questione". 
    Ad oggi oltre alla sede nazionale di Parma del Tribunale degli Animali sono attive le sedi di Milano, Cremona, Genova, Torino, Firenze, Roma, Messina, Padova e Perugia mentre entro la fine di aprile saranno aperte tutte le sedici sedi regionali del tribunale degli animali. 
     
    Como 12 marzo 2009 
     
     
     
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